FAQ noleggio Ayvens e ALD
Informazioni fiscali
Informazioni fiscali generali
L'utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/DPF). Si parla di uso promiscuo quando il datore di lavoro assegna ad uno specifico dipendente un veicolo al fine di espletare l'attività di lavoro consentendone anche l'uso personale dello stesso.
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 70%
- Servizi 70%
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 40%
- Servizi 40%
NOTA: Solo ed esclusivamente se il periodo in cui il veicolo concesso al dipendente, ad uso promiscuo, sia inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (<180gg+1), il trattamento fiscale sarà il seguente:
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 20%*
- Servizi 20%
* Fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 40%
- Servizi 40%
Si tratta di tutti quei casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all'attività d'impresa, ossia indispensabile, ma è a disposizione della stessa. I veicoli di servizio o pool (o tecnici) sono quelli prettamente operativi, che l’Azienda mette a disposizione di tutti i dipendenti per espletare attività lavorative. Questi veicoli non potranno essere assegnati ad una singola persona per un periodo superiore a 30 giorni. (Es. tutti i veicoli concessi per espletare servizi tecnici qual ora via sia una temporanea necessità di servizio).
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 20%*
- Servizi 20%
*Fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.• DETRAIBILITA'
- Noleggio 40%
- Servizi 40%
I veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi (Circolare dell'A. delle E. n. 48/E - III - 17104 del 10 febbraio 1998). **
• DEDUCIBILITA'**
- Noleggio 100%
- Servizi 100%
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 100%
- Servizi 100%
Il trattamento fiscale per i veicoli assegnati ad agenti di commercio o rappresentanti segue il seguente criterio:
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 80%*
- Servizi 80%
*Fino ad € 5.164,57 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 100%
- Servizi 100%
Il trattamento fiscale per i veicoli assegnati agli amministratori di una Società variano in base ai seguenti criteri: •in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo vale la regolamentazione per Detraibilità e trattamento fiscale Uso Promiscuo. •in caso di veicolo assegnato ad uso personale si tratta di un compenso in natura e pertanto disciplinato in base dall'Art.95 del Tuir.
Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada. I criteri da utilizzare per equiparare un veicolo immatricolato autocarro ad una autovettura seguono i parametri sotto riportati e vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006) L’autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni: •Immatricolazione come N1; •Codice carrozzeria F0 (effe zero); •Numero posti consentiti per conducente e passeggeri quattro o più. Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento, ovvero:
IMMATRICOLAZIONE=kW/P=Mc-T(t) kW= Potenza motore in kilowatt P= Portata del veicolo Mc= Massa complessiva T(t)= Tara espressa in tonnellate
Se il rapporto è < 180 il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro, pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% e l’iva detraibile al 100%. Se il rapporto è ≥ 180 il veicolo dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile. In busta paga, pertanto, va incluso un importo calcolato moltiplicando il costo chilometrico di esercizio del veicolo (tabelle ACI) per una percorrenza annua forfettaria. La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) ha modificato le percentuali per il calcolo del compenso in natura, da includere in busta paga del dipendente per l’uso privato, in base alla seguente tabella (tabelle ACI disponibili sul sito www.aci.it):
NOTA: In caso di veicolo assegnato dopo il 1° Luglio 2020 ma immatricolato entro il 30 Giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 14 agosto 2020 N.46/E, ha chiarito che NON possono applicarsi i coefficienti previsti dalle tabelle ACI (in vigore fino a giugno 2020 e nuove dal 1 Luglio 2020) ma si dovrà applicare il criterio del Valore Normale ovvero:
- determinare il valore del benefit auto secondo il prezzo medio praticato nel mercato (es. canone mensile);
- determinare i costi accessori riferiti all’utilizzo del bene (es. carburante);
- individuare l’utilizzo professionale e personale in modo da imputare a tassazione solo il valore complessivo e i costi di utilizzo per scopi privati in quanto, trattandosi di uso promiscuo, l’utilizzo nell’esclusivo interesse del datore di lavoro deve essere scorporato dal valore normale del benefit, per evitare che quest’ultimo concorra interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. A tal fine, i costi sostenuti dal dipendente nell’interesse esclusivo del datore di lavoro devono essere determinati in base a criteri oggettivi e documentabili.
Ai fini IVA, di seguito le casistiche per la detraibilità totale o parziale.
• DETRAIBILITA' 100%
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d “beni di lusso elencati nella tabella B del Dpr 633/42) che formano oggetto dell’attività d’impresa; l’onere della prova spetta all’impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
- Veicoli utilizzati come beni strumentali;
- Veicoli adibiti ad uso pubblico;
- Agenti di commercio e rappresentanti.
• DETRAIBILITA' 40%
- Veicoli in uso a professionisti;
- Veicoli in uso promiscuo;
- Veicoli non assegnati.