FAQ noleggio Ayvens
Informazioni fiscali
Informazioni fiscali generali
L'utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/DPF). Si parla di uso promiscuo quando il datore di lavoro assegna ad uno specifico dipendente un veicolo al fine di espletare l'attività di lavoro consentendone anche l'uso personale dello stesso.
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 70%
- Servizi 70%
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 40%
- Servizi 40%
NOTA: Solo ed esclusivamente se il periodo in cui il veicolo concesso al dipendente, ad uso promiscuo, sia inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (<180gg+1), il trattamento fiscale sarà il seguente:
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 20%*
- Servizi 20%
* Fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 40%
- Servizi 40%
Si tratta di tutti quei casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all'attività d'impresa, ossia indispensabile, ma è a disposizione della stessa. I veicoli di servizio o pool (o tecnici) sono quelli prettamente operativi, che l’Azienda mette a disposizione di tutti i dipendenti per espletare attività lavorative. Questi veicoli non potranno essere assegnati ad una singola persona per un periodo superiore a 30 giorni. (Es. tutti i veicoli concessi per espletare servizi tecnici qual ora via sia una temporanea necessità di servizio).
DEDUCIBILITA' Noleggio 20% * Servizi 20% * Fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al siongolo veicolo.
DETRAIBILITA' Noleggio 40% Servizi 40%
I veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi (Circolare dell'A. delle E. n. 48/E - III - 17104 del 10 febbraio 1998).
DEDUCIBILITA' Noleggio 100% * Servizi 100%
DETRAIBILITA' Noleggio 100% Servizi 100%
Il trattamento fiscale per i veicoli assegnati ad agenti di commercio o rappresentanti segue il seguente criterio:
• DEDUCIBILITA'
- Noleggio 80%*
- Servizi 80%
*Fino ad € 5.164,57 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.
• DETRAIBILITA'
- Noleggio 100%
- Servizi 100%
Il trattamento fiscale per i veicoli assegnati agli amministratori di una Società variano in base ai seguenti criteri: •in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo vale la regolamentazione per Detraibilità e trattamento fiscale Uso Promiscuo. •in caso di veicolo assegnato ad uso personale si tratta di un compenso in natura e pertanto disciplinato in base dall'Art.95 del Tuir.
Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada. I criteri da utilizzare per equiparare un veicolo immatricolato autocarro ad una autovettura seguono i parametri sotto riportati e vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006) L’autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni: •Immatricolazione come N1; •Codice carrozzeria F0 (effe zero); •Numero posti consentiti per conducente e passeggeri quattro o più. Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento, ovvero:
IMMATRICOLAZIONE=kW/P=Mc-T(t) kW= Potenza motore in kilowatt P= Portata del veicolo Mc= Massa complessiva T(t)= Tara espressa in tonnellate
Se il rapporto è < 180 il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro, pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% e l’iva detraibile al 100%. Se il rapporto è ≥ 180 il veicolo dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile. In busta paga, pertanto, va incluso un importo calcolato moltiplicando il costo chilometrico di esercizio del veicolo (tabelle ACI) per una percorrenza annua forfettaria. La Legge di Bilancio 2025 (L.30/12/2024 N.207) ha modificato le percentuali per il calcolo del compenso in natura, da includere in busta paga del dipendente per l’uso privato, in base alla seguente tabella passando dai CO2 al tipo di alimentazione
Le tabelle ACI sono disponibili sul sito www.aci.itNOTA: In mancanza di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46 sia da considerare applicabile anche alle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2025. Dovrebbe quindi ritenersi che, allorché il nuovo comma 4 dell’art. 51 del TUIR si riferisca a veicoli “di nuova immatricolazione”, debba trattarsi di autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025 pertanto:
- Nel caso in cui l’assegnazione del veicolo riguardi un mezzo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti, anche se l’assegnazione avvenga dopo il 1° gennaio 2025, dovrebbero trovare applicazione le “vecchie” regole, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.
- Per i veicoli (di nuova immatricolazione, nel senso anzidetto) siano ”concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” ciò che rileva, per l’applicazione della nuova disciplina, è il momento della sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente dell’atto di assegnazione, che non deve essere antecedente al 1° gennaio 2025. La norma, infatti, si riferisce al contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo. Non rileva, perciò, la data di stipula del contratto fra la società di noleggio e il cliente, ma quella del contratto (anche nella forma della lettera di assegnazione) fra il cliente ed il proprio lavoratore dipendente. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse confermare l’interpretazione fornita nel 2020, si dovrebbe quindi continuare ad applicare il vecchio regime anche alle auto assegnate ai dipendenti nel 2025, tramite un contratto sottoscritto tra le parti entro il 31 dicembre 2024. Quanto sopra dovrà essere verificato alla luce di eventuali futuri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini IVA, di seguito le casistiche per la detraibilità totale o parziale.
• DETRAIBILITA' 100%
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d “beni di lusso elencati nella tabella B del Dpr 633/42) che formano oggetto dell’attività d’impresa; l’onere della prova spetta all’impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
- Veicoli utilizzati come beni strumentali;
- Veicoli adibiti ad uso pubblico;
- Agenti di commercio e rappresentanti.
• DETRAIBILITA' 40%
- Veicoli in uso a professionisti;
- Veicoli in uso promiscuo;
- Veicoli non assegnati.