Regolamento Whistleblowing
LeasePlan
Indice
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.Protezione dei dati e tenuta dei registri
- 12.1.
- 12.2.
- 12.3.
- 12.4.
- 12.5.
- 13.
1. Scopo
Il whistleblowing è l'atto di segnalare un sospetto o un rischio di illecito. Gli studi e l'esperienza dimostrano che una buona parte degli illeciti giunge all'attenzione dell'organizzazione interessata attraverso le segnalazioni di persone interne o vicine all'organizzazione stessa.
Per tali ragioni sempre più organizzazioni prendono in considerazione l'introduzione o il miglioramento delle politiche e dei processi interni di whistleblowing in risposta alle normative o su base volontaria.
L’Unione Europea con la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha voluto creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri. L’Italia è intervenuta sul punto attuando la Direttiva Europea con D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
Con l’adozione del presente Regolamento, LeasePlan Italia S.p.A. (di seguito anche “la Società”) ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dal Gruppo Société Générale.
Questo Regolamento fornisce le informazioni per rendere accessibile a tutti i destinatari della normativa il meccanismo interno adottato dal Gruppo Société Générale al fine di consentire la segnalazione di comportamenti effettivi o sospetti o di irregolarità all’interno della Società.
Il documento è progettato per descrivere il canale predisposto per quei casi in cui la persona segnalante ritiene che, per qualsiasi motivo, le procedure di reclamo esistenti non abbiano o non possano risolvere il problema.
Il sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing adottato da LeasePlan Italia S.p.A., mira a ottenere i seguenti risultati:
- incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti, dimostrando l'impegno dell’organizzazione a prevenirli e affrontarli;
- sostenere e proteggere i soggetti segnalanti e le altre parti interessate coinvolte incoraggiando le persone a farsi avanti tempestivamente con le segnalazioni di illeciti;
- garantire che le segnalazioni di illeciti siano trattate in modo corretto e tempestivo riducendo e prevenendo ogni trattamento pregiudizievole dei segnalanti e degli altri soggetti coinvolti;
- migliorare la governance incoraggiando una cultura di apertura, trasparenza, integrità e responsabilità;
- ridurre i rischi di commissione di illeciti.
Ciò comporta la realizzazione di numerosi vantaggi per la Società, quali:
- La possibilità di identificare e affrontare gli illeciti tempestivamente;
- il prevenire o ridurre al minimo la perdita di beni e favorendo il recupero di quelli perduti;
- la capacità di garantire la conformità alle politiche, alle procedure e agli obblighi legali e sociali della stessa;
- la possibilità di attrarre e trattenere il personale impegnato nei valori e nella cultura che LeasePlan Italia S.p.A. ha scelto di darsi;
- la capacità di dimostrare ai mercati, alle autorità di regolamentazione e a tutte le altre parti interessate che la Società si è dotata di pratiche di governance solide ed etiche.
2. Fonti
Questo Regolamento è scritto al fine di dare attuazione, nell’’ambito operativo di LeasePlan Italia S.p.A., alle seguenti fonti normative e regolamentari:
- Direttiva UE 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing);
- D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Ayvens Whistleblowing Policy
Si sottolinea che, ogni eventuale incompatibilità, generata al fine di dare attuazione alla normativa italiana (D.Lgs. 24 del 15 marzo 2023) attuativa della Direttiva UE 2019/1937, tra il presente Regolamento e quanto previsto dalla Policy di Gruppo “Ayvens Whistleblowing Policy” sarà oggetto di espressa menzione e giustificazione nel corso del documento.
3. Portata
Il Regolamento di Whistleblowing si applica a tutti i soggetti espressamente indicati al seguente paragrafo 5.1 Soggetti segnalanti tutelati. Questo Regolamento non è progettato per riconsiderare le questioni che sono già state affrontate nell'ambito di molestie, reclami, procedure disciplinari o di altro tipo, a meno che il rispettivo processo non sia stato seguito correttamente o completamente.
4. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
- «Ayvens»: socio unico di LeasePlan S.p.A. (parte del Gruppo Société Générale);
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità della Società, come meglio specificato nel paragrafo 5.2 “Ambito oggettivo delle segnalazioni”.
- «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito della Società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- «persona segnalante/whistleblower»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste1 una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti descritti nel paragrafo 5.1 attraverso i quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- «Whistleblowing Referent» o «Referente per la gestione della segnalazione Whistleblowing»: è il soggetto autorizzato da Ayvens alla ricezione e gestione della segnalazione;
- «Ayvens Whistleblowing Referent»: Ayvens Head of Compliance o qualsiasi persona delegata dall’Ayvens Head of Compliance alla gestione della segnalazione.
5. Applicabilità
Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Pertanto, a rilevare è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e la Società nella quale opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.
6. I canali di segnalazione
La Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha definito il presente Regolamento per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione.
7. I destinatari della segnalazione interna
Il Referente per la gestione della segnalazione Whisleblowing riceve la segnalazione di potenziale illecito e ne cura il follow-up, cioè le misure correttive che possano essere richieste, in base all'esito dell'indagine.
Il Referente per la gestione della segnalazione Wistleblowing è il Local Compliance Officer (LCO); in caso di assenza prolungata del LCO la funzione è espletata dal Risk Director di LeasePlan Italia S.p.A.
In fase istruttoria, il LCO può avvalersi dell’operato di altri referenti (es. HR Department, Legal Department, eventuali referenti esterni…), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione della segnalazione, se sono interessati da un conflitto di interessi riguardo la situazione segnalata, non possono prendere in carico la gestione della segnalazione.
Il LCO è tenuto ad informare il Whistleblowing Referent in Ayvens se la segnalazione:
- coinvolge il General Management della entity;
- verte su “criminal offence” (ad esempio corruzione pubblica e privata, traffico di influenze, abusi di mercato, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo);
- implica un elevato rischio reputazionale.
Ayvens Whistleblowing Referent: è il referente per la gestione della segnalazione che riguardi che riguardi l’operato del LCO e in tutti i casi in cui il segnalante si trovi a disagio nel rivolgere la propria segnalazione al ruolo del LCO.
All’esito dell’istruttoria e successivamente alla determinazione dei provvedimenti adeguati tesi a mitigare la commissione della violazione o il perpetrarsi della stessa, nel caso in cui la segnalazione sia stata indirizzata a livello centrale perché così determinato in base ai principi di determinazione del referente per la gestione della segnalazione su descritti, un flusso informativo verrà indirizzato dal ricevente presso Ayvens ai componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza di LeasePlan Italia S.p.A., che verificherà se dall’oggetto della segnalazione e analisi condotte a livello centrale è emersa la commissione di uno dei reati presupposto compresi tra quelli indicati nel D.Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. Il flusso informativo darà la possibilità all’Organismo di Vigilanza di svolgere le sue opportune valutazioni.
8. L'invio della segnalazione
È necessario che la segnalazione sia fondata e il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte della funzione autorizzata a ricevere e gestire le segnalazioni.
In particolare, è necessario risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Se il segnalante agisce in malafede e persiste nell'agire in malafede, saranno intraprese azioni disciplinari nei suoi confronti, con il coinvolgimento della direzione di appartenenza e della Direzione Risorse Umane della Società.
9. Tutela del segnalante
Un asse portante dell’intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:
- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. In particolare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
Vige il divieto di rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria. Vale tuttavia precisare che quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali). Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali. In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità, consente di considerare maggiormente tutelata la posizione del soggetto che rinunzia o transige, anche in termini di maggiore genuinità e spontaneità del consenso. LeasePlan tratterà qualsiasi recriminazione, vittimizzazione o molestia come una questione seria, che può comportare questioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Se una persona segnalante subisce un danno dalla segnalazione di un potenziale illecito, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha intrapreso l'azione dannosa, che dovrebbe quindi essere tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non era in alcun modo collegata alla segnalazione.
10. Sanzioni
Il Referente per la gestione della segnalazione Whistleblowing, sulla base di quanto appreso a conclusione dell’istruttoria, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo del Segnalante, di archiviare la segnalazione e di trasmettere l’informativa al Consiglio di Amministrazione che valuterà l’opportunità di coinvolgere la Direzione HR, Facility & CSR, affinché venga avviato il procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalante interna a LeasePlan. Le sanzioni che potranno essere erogate nei confronti di chi ha effettuato segnalazioni manifestatamente infondate con colpa grave o dolo sono quelle indicate nei Contratti Collettivi:
- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
11. Formazione
Il personale di LeasePlan designato nel processo per gestire la segnalazione di potenziale illecito deve ricevere una formazione specifica per gestire la ricezione e il follow-up di tali segnalazioni di potenziale illecito in modo adeguato.
Tutto il personale di LeasePlan deve ricevere formazione in merito all’istituto del whistleblowing.
12. Protezione dei dati e tenuta dei registri
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal LeasePlan Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tutti i dati e le informazioni relative alla segnalazione di potenziali illeciti:
- devono essere adeguatamente conservati, recuperabili e cancellati quando non più necessari
- possono essere utilizzati come prova in procedimenti giudiziari, se del caso;
- saranno mantenute riservate tranne quando una richiesta è fatta dalle autorità competenti.
I dati personali non rilevanti per la gestione di una segnalazione di potenziale illecito non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.
I dati personali che sono stati valutati come non essenziali ai fini del processo di segnalazione devono essere cancellati o resi anonimi.
I dati personali trattati nell'ambito di una segnalazione di tipo “whistleblowing” devono essere cancellati tempestivamente e comunque entro due mesi dal completamento dell'indagine sui fatti segnalati. Tali termini possono essere prorogati in caso di avvio di procedimenti giudiziari o provvedimenti disciplinari.
13. Allegato 1 - Informativa Privacy Whistleblowing
La presente informativa descrive le modalità con cui LeasePlan raccoglie e utilizza i vostri dati personali quando utilizzate il servizio LeasePlan Whistleblowing Hotline (i "Servizi"). Nella presente informativa, per dati personali si intendono le informazioni che (da sole o in combinazione con altre informazioni) consentono di identificarvi direttamente o indirettamente. Ai fini dei Servizi, LeasePlan agisce quale titolare del trattamento e Convercent by OneTrust agisce quale responsabile del trattamento.
Quali dati personali vengono raccolti quando si utilizzano i Servizi? I dati personali raccolti dipendono dal tipo di segnalazione inviata. L'utente ha il controllo dei dati personali raccolti e trattati, a seconda che desideri condividere le proprie informazioni di contatto, rimanere anonimo nei nostri confronti o rimanere completamente anonimo. Se si desidera rimanere completamente anonimi, è necessario assicurarsi che non vengano forniti dati personali nei campi di testo libero.
Chi tratterà i dati personali raccolti? I Servizi sono gestiti da una terza parte indipendente, Convercent by OneTrust. A seconda del tipo di segnalazione inviata, i vostri dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità.
Perché vengono trattati i dati personali raccolti? I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per esaminare la segnalazione e adottare le eventuali misure correttive necessarie.
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare la nostra informativa sulla privacy e quella di OneTrust, disponibili ai seguenti link:
Note
1La norma, utilizzando il termine “assistenza”, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante.
2Il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017.
3Si tratta di soggetti collegati in senso ampio alla Società e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza.
4Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970. Tenuto conto che la ratio perseguita dal legislatore è quella di far emergere illeciti garantendo, fra l’altro, la libertà di espressione del segnalante anche mediante l’assistenza di altri soggetti, ne discende che la protezione debba essere garantita al facilitatore anche sotto il profilo della riservatezza. Ciò sia per quanto riguarda l’identità del facilitatore, sia con riferimento all’attività in cui l’assistenza si concretizza. Tale esigenza di protezione si desume dalla formulazione della norma che prevede espressamente che “l’assistenza deve essere mantenuta riservata”. D’ altronde escludendo tale tutela nei confronti del facilitatore si potrebbe correre il rischio di disvelare l’identità dello stesso segnalante che si è avvalso dell’assistenza del primo.
5Tale concetto ricomprende invero le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
6Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento in primis a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni, si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi però non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica. Si pensi, ad esempio, ad un collega (o ex collega) del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione.
7Si ritiene che tale concetto possa intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi.
8In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso. Anche tra enti, infatti, può svilupparsi una fitta rete di rapporti e interconnessioni che si sostanziano, ad esempio, in partnership fra imprese.
9Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell’ente che li adotta.